Safeguarding Policy
Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e codice di condotta della S.S.D. Scuola di Volo Vittoria Alata a r.l., per la tutela dei tesserati e la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni (D.Lgs. n. 36/2021 e n. 39/2021, linee guida Aero Club d’Italia).
Versione novembre 2026 (rev. 1 del modello 2024)
Avv. Arianna Todeschini Hegazi
Segnalazioni: di persona presso la sede, oppure per iscritto a segreteria@vittorialata.com alla cortese attenzione del Responsabile Safeguarding, con garanzia di riservatezza.
Premesse
Scopo di questo documento è recepire le indicazioni di cui ai D.Lgs. n. 36/2021 e n. 39/2021, al fine di adottare tutte le azioni utili alla tutela dei giovani atleti nonché alla prevenzione dei comportamenti lesivi della dignità degli associati e degli atleti.
Il modello organizzativo recepisce i principi delle linee guida approvate dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia con delibera n. 17 dell’8 febbraio 2024. La presente versione aggiorna il modello adottato nel 2024 con riferimento alla nomina del Responsabile (art. 8) e ai canali di segnalazione (art. 9); il contenuto sostanziale del modello resta invariato.
Art. 1 · Finalità
- La Società Sportiva Dilettantistica S.S.D. Scuola di Volo Vittoria Alata a r.l., in linea con gli indirizzi dell’Aero Club d’Italia, con il D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, con il D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 e con le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale CONI, afferma il diritto di tutti i tesserati di essere considerati e trattati con il massimo rispetto e dignità, intendendo a tal fine contrastare qualsiasi pratica discriminatoria, molestia, forma di abuso, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006, nei confronti dei tesserati, specie se minori di età.
- Il presente Regolamento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. 198/2006, nei confronti dei tesserati, specie se minori.
- Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente rispetto al risultato sportivo. Chiunque partecipi, con qualsiasi funzione, all’attività sportiva è tenuto a rispettare i predetti diritti.
Art. 2 · Ambito di applicazione
- Il presente Regolamento si applica a tutti i tesserati della S.S.D. Scuola di Volo Vittoria Alata a r.l.
- Assumono rilievo le condotte tenute nell’ambito delle attività disciplinate dallo statuto della Società.
- Le condotte rilevanti, come previsto dall’art. 4, possono essere tenute in ogni forma e modalità, comprese, a titolo non esaustivo:
- di persona;
- tramite modalità informatiche, sul web e attraverso messaggi, e-mail, social network e qualsiasi altra forma di comunicazione, elettronica e non.
Art. 3 · Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta
- La Società adotta il presente modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva e codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- Il presente modello è reso noto a tutti i tesserati ed è pertanto pubblicato sul sito internet della Società, affisso presso la sede e comunicato al Responsabile federale delle politiche di safeguarding dell’Aero Club d’Italia.
- Il presente regolamento ha durata quadriennale ed è soggetto a revisione in base agli aggiornamenti delle linee guida adottati dall’Aero Club d’Italia o alle modifiche di legge che dovessero intervenire.
Art. 4 · Comportamenti rilevanti
- Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Regolamento:
- l’abuso psicologico;
- l’abuso fisico;
- la molestia sessuale;
- l’abuso sessuale;
- la negligenza;
- l’incuria;
- l’abuso di matrice religiosa;
- il bullismo e il cyberbullismo;
- i comportamenti discriminatori.
- A tal fine si intende:
- per abuso psicologico, qualsiasi atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso strumenti digitali;
- per abuso fisico, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti) in grado, in senso reale o potenziale, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche, o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da comprometterne una sana e serena crescita. Tali atti possono consistere anche nell’indurre un tesserato a svolgere, al fine di una migliore prestazione sportiva, un’attività fisica inappropriata, come carichi di allenamento inadeguati per età, genere, struttura e capacità fisica, oppure nel forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. Rientrano in questo ambito anche i comportamenti che favoriscono il consumo di alcol, di sostanze vietate dalle norme vigenti o le pratiche di doping;
- per molestia sessuale, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, verbale, non verbale o fisico, che comporti grave noia, fastidio o disturbo. Può consistere anche in un linguaggio del corpo inappropriato, in osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, in richieste indesiderate aventi connotazione sessuale, ovvero in telefonate, messaggi, lettere o ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- per abuso sessuale, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- per negligenza, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri derivanti dal suo ruolo, che, presa conoscenza di uno degli eventi, comportamenti, condotte o atti di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- per incuria, la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- per abuso di matrice religiosa, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
- per bullismo e cyberbullismo, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che uno o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, in maniera isolata o ripetuta nel tempo, ai danni di uno o più tesserati allo scopo di esercitare un potere o un dominio. Può consistere anche in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti, atti a intimidire o turbare un tesserato, che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche sull’aspetto fisico, minacce verbali anche in relazione alla prestazione sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti della vittima);
- per comportamenti discriminatori, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
Art. 5 · Buone pratiche e comportamenti da tenere
I tesserati sono tenuti a uniformare i propri comportamenti alle seguenti linee guida:
- riservare a ogni tesserato adeguata attenzione, impegno, rispetto e dignità;
- prestare la dovuta attenzione a eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze che riguardino minorenni, segnalandole senza ritardo agli esercenti la responsabilità genitoriale e al Responsabile Safeguarding;
- programmare le lezioni e gli allenamenti nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo conto anche dei suoi interessi e bisogni;
- porre attenzione, in occasione delle trasferte, a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati; in caso di atleti minorenni vanno adottate cautele ancora maggiori e acquisite tutte le autorizzazioni scritte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- ottenere, in caso di atleti minorenni, l’autorizzazione scritta degli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sessioni individuali e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l’attività non sono abitualmente frequentati;
- prevenire, durante le attività collettive, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- spiegare con chiarezza a chi frequenta gli spazi in cui si svolge l’attività che apprezzamenti, commenti e valutazioni non strettamente inerenti alla prestazione sportiva possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità delle persone.
Art. 6 · Natura delle disposizioni
Le violazioni di cui agli artt. 4 e 5 costituiscono illecito disciplinare e sono sottoposte ad adeguato procedimento sanzionatorio.
Art. 7 · Conoscenza e osservanza della Safeguarding Policy
- I tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, a osservarlo e a contribuire ai fini da esso perseguiti, anche per il tramite degli organi a ciò preposti.
- Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet della Società e affisso presso la sede.
Art. 8 · Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
- Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati, nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
- È nominata Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Safeguarding Officer) l’Avv. Arianna Todeschini Hegazi.
- La nomina è pubblicata senza indugio sulla homepage del sito della Società, affissa presso la sede e comunicata al Responsabile federale delle politiche di safeguarding.
- Il Responsabile viene a conoscenza dei fatti e delle circostanze rilevanti ai fini del presente regolamento per:
- conoscenza diretta, per avervi assistito personalmente;
- segnalazione;
- acquisizione di informazioni, anche dagli organi di stampa;
- conoscenza a seguito di ispezione.
Art. 9 · Contrasto dei comportamenti lesivi e gestione delle segnalazioni
- In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di terzi, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, il fatto deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, di persona presso la sede oppure per iscritto all’indirizzo segreteria@vittorialata.com alla cortese attenzione del Responsabile Safeguarding. Le segnalazioni sono trattate con riservatezza.
- In caso di comportamenti lesivi, se ritenuto necessario, il Responsabile informa il Responsabile federale per le politiche di safeguarding ed eventualmente la Commissione Permanente di Disciplina, le cui competenze sono fatte salve.
- Se il comportamento lesivo riguarda un minorenne, il Responsabile ovvero la Società informano tempestivamente i genitori o il tutore.
- In caso di gravi comportamenti lesivi, il Responsabile ovvero la Società segnalano il fatto alle forze dell’ordine.
- In ogni caso la Società adotta ogni misura necessaria a tutelare i tesserati che denunciano eventi lesivi in quanto vittime o testimoni.
Art. 10 · Tutela della privacy
- A tutti gli atleti (o agli esercenti la responsabilità genitoriale), ai tecnici, ai dirigenti, ai collaboratori e ai soci deve essere sottoposta, ogni qualvolta vengano raccolti dati personali, l’informativa sul trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
- I dati raccolti sono trattati secondo la normativa di settore e solo sulla base della necessità di eseguire il contratto di cui gli interessati sono parte, di adempiere un obbligo legale o sulla base del consenso.
- Le categorie particolari di dati personali (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) possono essere trattate solo previo consenso libero ed esplicito dell’interessato, manifestato per iscritto, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e di regolamento.
- La Società può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie dei tesserati realizzate durante le attività, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possano causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati. Se il materiale fotografico ritrae minori, è necessario acquisire preventivamente il consenso dei genitori o del tutore.
- Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono porre in essere i comportamenti e le procedure necessari alla tutela dei dati degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari.
- In caso di perdita, divulgazione accidentale o altra violazione, ne va data tempestiva comunicazione all’interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento; va data tempestiva comunicazione anche al Garante per la protezione dei dati personali se la violazione comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
Art. 11 · Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori
- A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili sono:
- la mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello;
- la violazione dolosa delle misure indicate nel Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l’autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- la violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società;
- la violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del Modello;
- gli atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la mancata applicazione del presente sistema disciplinare.
- Le sanzioni sono diversificate in ragione del rilievo e della gravità della violazione, del ruolo e della responsabilità dell’autore, del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o intenzionalità del comportamento e di tutte le altre circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.
- Il sistema sanzionatorio è portato a conoscenza di tutti i destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società.
Art. 12 · Sanzioni
A titolo esemplificativo e non esaustivo, nei confronti dei tesserati e dei soci possono essere comminate, in misura commisurata alla natura e alla gravità della violazione, le seguenti sanzioni:
- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e di attività;
- radiazione dalla Società.
La Società si riserva di integrare o aggiornare il sistema sanzionatorio sulla base delle esigenze emergenti.
Art. 13 · Strumenti per la prevenzione
Prima di assegnare un incarico di qualsiasi tipo, la Società acquisisce la documentazione necessaria a provare le qualità morali e l’assenza di procedimenti penali a carico dei collaboratori.
Art. 14 · Codice di condotta per la tutela degli atleti minori
- Durante le attività di tesserati minorenni deve essere sempre garantito l’accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società a chi esercita la responsabilità genitoriale, ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti o ai loro delegati.
- Presso le strutture in gestione o in uso alla Società sono predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsiasi situazione di rischio.
- L’accesso agli spogliatoi è consentito solo agli atleti e alle atlete.
- Ove la disciplina lo consenta, si evitano le sessioni individuali fuori orario; se riguardano minori, si svolgono alla presenza di un genitore o del tutore o previa loro autorizzazione scritta.
- Va incentivato il fair play e il rispetto degli altri.
- Vanno evitati comportamenti umilianti nei confronti degli atleti.
- Vanno adottati comportamenti volti a incoraggiare una pratica sportiva sana e leale.
- Non sono consentiti frasi o atteggiamenti sessualmente provocatori o inappropriati.
- Le attività, le gare e le trasferte sono organizzate minimizzando i rischi.
- Il benessere, la sicurezza e la salute degli atleti sono obiettivi primari rispetto al successo sportivo.
Trasferte. In caso di trasferte con pernottamento, agli atleti sono riservate camere, eventualmente condivise con atleti dello stesso genere, diverse da quelle dei tecnici, dei dirigenti o degli altri accompagnatori, salvo stretta parentela tra l’atleta e l’accompagnatore. Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti, soprattutto se minorenni, ponendo in essere tutte le azioni necessarie a garantirne l’integrità fisica e morale ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.
Art. 15 · Formazione
La Società può prevedere percorsi formativi sulle tematiche del safeguarding a favore dei propri tesserati, nonché di istruttori, dirigenti e tecnici.
